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Come e perché si attiva lo Stato?
L'accesso alla tecnologia (inteso come possibilità di accesso alle informazioni) contribuisce allo sviluppo della persona e rientra nei diritti primari sanciti da ogni stato civile garante dei diritti.
(Articolo 3 della Costituzione italiana "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".).
Anzitutto con la presa di coscienza dell'esistenza di queste problematiche, emanando delle leggi che tutelino i disabili e il diritto d'accesso alle informazioni, e agli strumenti informatici, obbligando le Pubbliche Amministrazioni a rendere accessibili e usabili i propri siti.
L'accessibilità ai siti rende l'individuo disabile autonomo consentendogli di realmente percepirsi parte integrante e attiva della società, riducendo le problematiche a carattere sociale e psicologico che una tale condizione puo' determinare.
Pertanto le informazioni devono essere chiare, comprensibili, e accessibili a tutti, con maggiore attenzione per chi si trova in una condizione di disabilità sia essa transitoria o permanente.
Nel 2001 iniziano in Italia le attività per la definizione di una normativa che faccia legge dello stato le indicazioni internazionali già esistenti, quali la sezione 508 del Rehabilitation Act (USA), le WCAG 1.0 del W3C e le indicazioni dell'ISO, poi recepite dalla normativa attualmente in vigore.
Storicamente le iniziative nazionali ed internazionali per definire il problema dell'accessibilità sono state:
La sezione 508 del Rehabilitation Act del 1973, come emendato nel 1998, richiede che quando le agenzie federali sviluppano, acquisiscono, sottopongono a manutenzione o utilizzano apparecchiature digitali e informatiche, ai dipendenti federali disabili venga garantito l'accesso e l'utilizzo ad informazioni e dati confrontabile con l'accesso e l'utilizzo di cui godono i dipendenti federali non disabili a meno che l'agenzia non venga assoggettata a oneri impropri. Inoltre la sezione 508 richiede che alle persone disabili membri del pubblico che richiedono informazioni o servizi da parte di una agenzia federale, venga garantito l'accesso e l'utilizzo di informazioni e di dati comparabile con quanto messo a disposizione del pubblico costituito da persone non disabili a meno che l'agenzia non venga assoggettata a oneri impropri.
Il consorzio W3C ha iniziato a lavorare già a partire da Gennaio 2001 alla seconda versione delle WCAG, l’obiettivo era quello di ottenere una lista di punti di controllo che potesse applicarsi a una piu vasta gamma di dispositivi.
Il fatto che a tutt’oggi, dopo 7 anni (!!) non si sia riusciti ad arrivare ad una nuova versione stabile (sono ancora in working draft) la dice lunga sulla difficoltà.